
Art. 1
- Sotto il nome di Gruppo di studio e d’informazione per la Svizzera italiana “Coscienza Svizzera” è costituita un’associazione secondo gli art. 60 e seguenti del Codice civile.
- La sua sede è a Bellinzona.
Art. 2
- L’associazione raggruppa persone di qualsiasi tendenza, disposte a lavorare con lealtà, disinteresse e devozione per la collettività: il suo scopo è di rafforzare i principi di democrazia e di federalismo che devono essere il fondamento della costituzione del nostro Paese.
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L’associazione agisce in particolare
a) Organizzando giornate di studio, conferenze o dibattiti pubblici o in circoli chiusi, su problemi politici, economici o sociali;
b) Promuovendo l’informazione imparziale a tutti i livelli, sia all’interno, tra i suoi soci, sia all’esterno, in altri circoli o associazioni, anche mediante pubblicazioni occasionali o periodiche;
c) Curando la formazione di gruppi di relatori o di conferenzieri, nell’interesse di provvedere specialmente all’informazione esterna e di stabilire contatti soddisfacenti su importanti problemi politici, economici o sociali che si agitano nel Paese, tra le diverse correnti o i diversi ceti sociali;
d) Sostenendo con ogni mezzo le attività di altre associazioni, nella misura in cui le attività medesime rispondano alla finalità del Gruppo di studio e d’informazione per la Svizzera italiana “Coscienza Svizzera”.
Art. 3
- L’associazione agisce nel massimo rispetto delle diverse opinioni politiche e religiose dei suoi membri.
Art. 4
- Può essere socio ogni cittadino svizzero maggiorenne.
- La domanda d’ammissione dev’essere presentata al Comitato e può essere fatta in qualsiasi tempo.
Art. 5
La qualità di socio si perde
- con la fine dell’anno civile, in seguito a dimissioni, da presentare per iscritto almeno sei mesi prima;
- immediatamente, in seguito a espulsione.
Art. 6
Può essere espulso dall’associazione il socio
- che agisca contrariamente agli scopi dell’associazione,
- che si renda colpevole di crimini o delitti commessi intenzionalmente.
Art. 7
- I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.
- Essi non hanno responsabilità alcuna per i debiti dell’associazione.
Art. 8
- L’associazione si procura mezzi finanziari propri
a) Mediante prelevamento tra i soci di una tassa d’amministrazione o annua secondo le decisioni dell’assemblea;
b) Mediante i sussidi o le donazioni di enti pubblici o di privati, nella misura in cui gli stessi non possano compromettere l’indipendenza o gli scopi dell’associazione; - Se la situazione finanziaria dell’associazione è soddisfacente, l’assemblea può decidere di non prelevare nessuna tassa, in deroga a quanto dispone il primo capoverso, lett. a) del presente articolo.
Art. 9
- Gli organi dell’associazione sono
a) L’assemblea dei soci;
b) ll comitato direttivo. - La revisione dei conti è fatta ogni anno da due revisori scelti dall’assemblea in seno all’associazione o fuori.
Art. 10
- Sono di competenza dell’assemblea dei soci:
a) L’adozione o la modificazione degli statuti;
b) La nomina o la revoca del presidente, dei membri del comitato e dei revisori dei conti (ogni
quattro anni);
c) L’approvazione dell’attività sociale e dei conti di ogni anno; - Tranne nel caso in cui alla lett. b) del capoverso precedente, l’assemblea decide sentito l’avviso del comitato.
Art. 11
- L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, alla sede o in altro luogo scelto dal comitato, entro i sei mesi che seguono la chiusura di un esercizio annuo.
- Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta almeno un quinto dei soci ne fanno domanda scritta al comitato.
- L’assemblea è convocata dal comitato.
- L'assemblea dei soci può vernire sostituita, a giudizio del Comitato, da una votazione per circolazione degli atti, con la quale i soci decidono a maggioranza semplice su proposta del comitato.
Art. 12
- Il comitato direttivo è composto di un presidente e, di regola, di sei membri.
- Esso elegge nel proprio seno un vicepresidente, un segretario, un cassiere e un archivista.
- Il segretario può farsi coadiuvare da persone scelte, con il consenso del comitato, fuori dell’associazione.
Art. 13
Sono di competenza del comitato direttivo:
- a) L'ammissione e l'espulsione dei soci;
- b) Eseguire le decisioni assembleari e dirigere l’attività dell’associazione nello spirito degli statuti;
- c) Preparare le trattande da discutere nell’assemblea;
- d) Proporre all’assemblea il prelevamento delle quote sociali;
- e) Presentare ogni anno all’assemblea, una relazione sull’attività sociale e la gestione finanziaria;
- f) Prendere ogni altra decisione sugli oggetti che non siano, per legge o secondo i presenti statuti, di competenza dell’assemblea.
Art. 14
- In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale decade a favore di Nuova Società Elvetica, Gruppo della Svizzera Italiana; subordinatamente, alla “Pro Helvetia”.
Art. 15
- Per quanto non sia disposto dai presenti statuti, valgono le norme degli art. 60 e seguenti del Codice civile.
- I presenti statuti, approvati dall’assemblea del 27 gennaio 1965 e parzialmente riveduti:
- il 27 gennaio 1970
- il 25 giugno 2007 (dall'assemblea dei soci)
