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Statuto
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Gruppo di studio e d'informazione per la Svizzera Italiana

Art. 1

  1. Sotto il nome di Gruppo di studio e d’informazione per la Svizzera italiana “Coscienza Svizzera” è costituita un’associazione secondo gli art. 60 e seguenti del Codice civile.
  2. La sua sede è a Bellinzona.

Art. 2

  1. L’associazione raggruppa persone di qualsiasi tendenza, disposte a lavorare con lealtà, disinteresse e devozione per la collettività: il suo scopo è di rafforzare i principi di democrazia e di federalismo che devono essere il fondamento della costituzione del nostro Paese.
  2. L’associazione agisce in particolare
    a) Organizzando giornate di studio, conferenze o dibattiti pubblici o in circoli chiusi, su problemi politici, economici o sociali;

    b) Promuovendo l’informazione imparziale a tutti i livelli, sia all’interno, tra i suoi soci, sia all’esterno, in altri circoli o associazioni, anche mediante pubblicazioni occasionali o periodiche;

    c) Curando la formazione di gruppi di relatori o di conferenzieri, nell’interesse di provvedere specialmente all’informazione esterna e di stabilire contatti soddisfacenti su importanti problemi politici, economici o sociali che si agitano nel Paese, tra le diverse correnti o i diversi ceti sociali;

    d) Sostenendo con ogni mezzo le attività di altre associazioni, nella misura in cui le attività medesime rispondano alla finalità del Gruppo di studio e d’informazione per la Svizzera italiana “Coscienza Svizzera”.


Art. 3

  1. L’associazione agisce nel massimo rispetto delle diverse opinioni politiche e religiose dei suoi membri.

Art. 4

  1. Può essere socio ogni cittadino svizzero maggiorenne.
  2. La domanda d’ammissione dev’essere presentata al Comitato e può essere fatta in qualsiasi tempo.

Art. 5

La qualità di socio si perde

  1. con la fine dell’anno civile, in seguito a dimissioni, da presentare per iscritto almeno sei mesi prima;
  2. immediatamente, in seguito a espulsione.

Art. 6

Può essere espulso dall’associazione il socio

  1. che agisca contrariamente agli scopi dell’associazione,
  2. che si renda colpevole di crimini o delitti commessi intenzionalmente.

Art. 7

  1. I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.
  2. Essi non hanno responsabilità alcuna per i debiti dell’associazione.

Art. 8

  1. L’associazione si procura mezzi finanziari propri

    a) Mediante prelevamento tra i soci di una tassa d’amministrazione o annua secondo le decisioni dell’assemblea;

    b) Mediante i sussidi o le donazioni di enti pubblici o di privati, nella misura in cui gli stessi non possano compromettere l’indipendenza o gli scopi dell’associazione;
  2. Se la situazione finanziaria dell’associazione è soddisfacente, l’assemblea può decidere di non prelevare nessuna tassa, in deroga a quanto dispone il primo capoverso, lett. a) del presente articolo.

 


Art. 9

  1. Gli organi dell’associazione sono
    a) L’assemblea dei soci;
    b) ll comitato direttivo.
  2. La revisione dei conti è fatta ogni anno da due revisori scelti dall’assemblea in seno all’associazione o fuori.

 


Art. 10

  1. Sono di competenza dell’assemblea dei soci:

    a) L’adozione o la modificazione degli statuti;
    b) La nomina o la revoca del presidente, dei membri del comitato e dei revisori dei conti (ogni
    quattro anni);
    c) L’approvazione dell’attività sociale e dei conti di ogni anno;
  2. Tranne nel caso in cui alla lett. b) del capoverso precedente, l’assemblea decide sentito l’avviso del comitato.

 


Art. 11


  1. L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, alla sede o in altro luogo scelto dal comitato, entro i sei mesi che seguono la chiusura di un esercizio annuo.
  2. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta almeno un quinto dei soci ne fanno domanda scritta al comitato.
  3. L’assemblea è convocata dal comitato.
  4. L'assemblea dei soci può vernire sostituita, a giudizio del Comitato, da una votazione per circolazione degli atti, con la quale i soci decidono a maggioranza semplice su proposta del comitato.

Art. 12
  1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e, di regola, di sei membri.
  2. Esso elegge nel proprio seno un vicepresidente, un segretario, un cassiere e un archivista.
  3. Il segretario può farsi coadiuvare da persone scelte, con il consenso del comitato, fuori dell’associazione.

Art. 13

Sono di competenza del comitato direttivo:

  • a) L'ammissione e l'espulsione dei soci;
  • b) Eseguire le decisioni assembleari e dirigere l’attività dell’associazione nello spirito degli statuti;
  • c) Preparare le trattande da discutere nell’assemblea;
  • d) Proporre all’assemblea il prelevamento delle quote sociali;
  • e) Presentare ogni anno all’assemblea, una relazione sull’attività sociale e la gestione finanziaria;
  • f) Prendere ogni altra decisione sugli oggetti che non siano, per legge o secondo i presenti statuti, di competenza dell’assemblea.

Art. 14
  1. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale decade a favore di Nuova Società Elvetica, Gruppo della Svizzera Italiana; subordinatamente, alla “Pro Helvetia”.

Art. 15
  1. Per quanto non sia disposto dai presenti statuti, valgono le norme degli art. 60 e seguenti del Codice civile.
  2. I presenti statuti, approvati dall’assemblea del 27 gennaio 1965 e parzialmente riveduti:
  • il 27 gennaio 1970
  • il 25 giugno 2007 (dall'assemblea dei soci)
abrogano ogni altra disposizione statutaria.
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